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Sifco, Reggio Lugotenenente di Ajaccio per comodo , benoficio,  e quiete univerfale de’ loro uomini vaffalli della loro Signoria d’Iftria, e confervazione della giuftizia , li  quali capitoli fono del tenore come qui fi dira’.

Et primo. Li prefati Signori hanno ftatuito ed ordinato, che tutte le caufe , e queftioni che vertiranno tra uno vaffalo , e l’altro d’uno medemo Signore , fi debbano udire,  terminare , e decidere, giudicare , e fentenziare per lo detto fuo medemo Signore fi debbano udire, terminare, e decidere , giudicare , e fentenziare per lo detton fuo medemo Signore fommariamente, et expeditamente, avuto folamente riguardo alla verità , della fentenza del quale , grande, o minima che fia la caufa, niuna delle parti fi poffa appellera, ne reclamare, ma le dette fentenze reftino valide, e ferme , e paffino in rem judicatam.

        2°. Ancora hanno ftatuito, decretato , ed ordinato, che ogni vaffallo di qualfivoglia di detti Signori per qualfivoglia di detti Signori per qualfivoglia lite , e caufa tanto civile quanto criminale, debba effer convenuta , e domandata davanti al fuo Signore, lo quale debba adminiftrare giuftizia trà lo attore, et il reo fommariamente, et efpeditamente come di giuftizia li parera’ convenirfi,, dalla fentenza del quale per qualfivoglia caufa a modo alcuno il reo non fi poffa appellera, ne reclamare, ma paffi  in rem judicatam ; poffa però, e fia lecito all’ attore, o fia agente, et dimandatore vaffallo di qualfivoglia altro di detti Signori, appellara dalla detta fentenza di qualfivoglia fomma, quantamque minima fia à tutti gli altri detti Signori, li quali con le più voci poffono, e debbano vedere, & intendere la caufa della detta appellazione, e quella giudicare, e terminare confermando o annullando, reformando la detta fentenza, come meglio di giuftizia li parerà

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