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Al 16°. Capitalo riduciamo , e riformiamo il detto Capitolo nel modo , e forma che fiegue, cioè ; che in tutto quello , che li popoli fi  fentiranno gravati , oltre li remedj ordinari , che fi competino di giuftizia , li fia aperta , e ficura la ftrada di poter ricorrere dall’ Illuftriffimi Governatore , ed all’ Illuftriffimi Commiffarii di Ajaccio in tutti i tempi, perchè li fia riparato all’ aggravii, e violenze , che li foffero fatti , e quando le fentenze foffero di pena capitale , o di mutilazione di membra , in tal cafo l’appellazione ritardi l’efecuzione.

Al 25°. Capitolo riduciamo la pena della confifcazione del feudo ,  e in luogo di effa riformando il detto Capitolo ordiniamo, che li Feudatarii delinquenti in li cafi in detto Capitolo contenuti , fiano condannati fecondo la qualità  de’ delitti fino all’ultimo fupplicio , e confifcazione de’ beni inclufive , con condizione che reftando detti NN. Feudatarii per li delitti , che farano in detti cafi commeffi in l’avvenire banditi, non poffono effer rimeffi dal bando, fenon paffati cinque anni dell’ offervanza di effo , ancorche otteneffero la pace dalla parte offefa.

AL 26°. Capitolo dichiariamo ,e concediano che folo fia tenuto alli detti NN. Feudatarii domandare alli  popoli animali , et altri fimili prefenti nelle occafioni di nozze , e delli alloggiamenti delli ufficiali , e magiftrati del Sereniffimo Senato, ma che non però  poffano coftringere  in alcun modo di detti popoli a darglili fe non di fua fpontanea volontà , e cofì migliorando , riformiamo, accrefciamo, moderiamo , e variamo , e dichiaramo in tutto come fopra , confermando nel refto la detta fentenza ed ogni parte di effa falvo quanto fopra , et ordiniamo che in tutto fia

cofi


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