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miffario, che effendo vero che il fudetto reo fii vaffallo di detti Signori , et che il delito di tener la ruota d’Archibuggio fia ftato commeffo nel territtorio , e Giurifdizione loro, che vogli rimettere il priggione, e la caufa à detti Signori, o fia al fuo Signore, perche fia caftigato in conformità degl’ ordini , e gride di Voffignorie Sereniffime, e che fi rivochino , ed annullino gli atti, che fuffero fatti in effa caufa, in pregiudizio della Giurifdizione di detti Feudatarii, e finalmente provvederli di opportuno remedio, che effendo conforme a ragione fpera ottenerlo con pregarli felicità. Copia. Aleffandro d’Iftria. 1602 die 15 Julii. Refponfum Sereniffimi Senatus Sereniffimæ Reipublicæ Genuenfis ad calculos eft quod illuftre Officium Corficæ, fuplicata fuperius aliaque videnda videat, & confideratis debite confiderandis fuis, dominationibus Sereniffimis ex inde referat , quid fuper fuplicatis prædictis providendum cenfeat &c. Rifere l’Illuftriffimo Magiftrato di Corfica, che i Feudararii d’Iftria fono cognitori delle prime caufe, per quei delitti che fono commeffi nelle loro Giurifdizioni da loro Vaffali, e ne fono ftati per l’addietro come anco fono ora al poffeffo, per quefto ftima che fia giufto che fi rilafci la cognizione di detto delitto, con dichiarazione però, o condizione che fi proceda alla pena in conformità degli ordini, e gride fatte d’ordine di Voffignorie Sereniffime in materia d’Archibuggi à ruota, e non altrimente, e fe di già per il Commiffario , o altri fi foffe proceffo in |