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Feudali, Ebbe ancora la fudetta profapia Colonna molti privileggii illuftri , che dimoftrano per Signorile fudetto Feudo, poichè hanno li Condomini del medefimo, obligo, e facoltà  di tenere un Luogotenente che foftenga le veci di Giudice , ed amminiftri la giuftizia à quei popoli foggetti , fi nel civile, che nel criminale , e che in cafo di ricorfo , e d’appello dalle fentenza , o pronuncie di detto Luogotenente debbafi introdurre nanti li detti Signori Feudatarii , e da quefti nanti l’Eccellentiffimo General Governatore del Regno , o pure nanti l’Illuftriffimo Signor Commiffario d’Ajaccio , e quando da’ vaffalli riccorrenti non fi è fatto il                ricorfo, o introdotto l’appello à medemi Feudatarii , ma bensí immediatamenti al fupremo Governatore , o pure al Commiffario d’Ajaccio , allora è ftato di fubito  ordinato dal Sereniffimo Trono , che fi tramandi la caufa agli detti Signori Condomini , come fi fcorge dal decreo dell’ anno 1617  , e dal decreto del 1603 , e 1630 fi diche in tutte le caufe civili di prima inftanza pare che debba effere Giudice il detto Luogotenente d’Iftria , ed in quello di feconda inftanza li detti Signori Feudatarii , dovendo ingerirfi folamente l’Eccelentiffimi Signori Governatori del Regno , e l'Illuftriffimi Signori Commiffarii d’Ajaccio , nella caufa di terza inftanza , o fia prononcie , e fentenze ,che foffero emanate in fecondo luogo da’ detti Magnifici Signori Feudatarii.

    Avendo adunque l’Illuftriffimo Signor Gio. Battifta di Negro moderno Commiffario d’Ajaccio , inibito al detto Luogotenente d’Iftria che non debba ingerirfi nelle caufe di Giufeppe Michele Pianelli , e Giufeppe Maria Iftria , come da copia d’inibizione prefenta all’ E. V. Pare che abbia


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