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facolta’ di detti minori fiano obligati, feu obligato a’quello rendere conto de buona amminiftrazione ne mai in detto Dominio , Governo , Regimine, e Signoria non poffine, ne debbano intervenire ne amminiftrare alcuni  altri di qualfivoglia grado, e parte fenza il confenfo delli detti fuoi eredi, e fidei Comiffari , o fia efecutori.

Item. Vuole, ordina, e difpone il Domino teftatore che mai per alcun tempo del mondo li predetti fuoi figli , eredi, feu alcuno di  effi ovvero difcendenti da quelli non poffano per alcuna caufa, occafione, feu excogitato colore vendere, impegnaré, dare , componere , tranflatare ovvevo per qualunque alttro modo , o via alienare di detta Signoria, ovvero ftato la parte che li perverrà, o fia per qualcunque fucceffione in effi fi divolgeffe fuori ,  videlicet,  la detta, five gli eredi mafculi ex linea mafculina di effo teftatore, e  difcendenti.

Equando per alcuni di quefti alla prefente claufola, o particola foffe contravenuto , vuole, ordina , e difpone lo detto teftatore, ex nunc prout ex tunc quatenus, tutto quello , e quanto al tenore di effa particola , o paragrafo fatto , feu attentato foffe, feu ed effer debba irrito, caffo e di nullo memento, e vigore , et il contra faciente , feu contra facienti fiano, ed effere debbano privi, e del tutto fpoliati per fempre dello detto Dominio , e Signoria , la quale intenda effer devoluta , ed applicata feu mediate alli altri eredi , e fucceffori di effo , teftatore offervatori del prefente paragrapho, o li eredi , e difcendenti mafcoli  ex linea mafcolina di quelli prorata portione in ftirpe , et non in capite.

    Item. Ordina, e difpone il prefato teftorare, de cafu quo delli prefati fuoi figli mafchi , e difcendenti da quelli ex linea mafculina, feu di alcuni di quelli non ne remaneffe,
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