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fieno vice raccomanda detti fuoi figli, eredi, e fucceffori alli prefati fuoi vaffalli, e fudditi pregandoli, e commettendoli, li debbano preftare vera fidelta’, obedienza, & effequio quale ad effo teftatore l’hanno fempre preftato , e come a fideli ed afezzionati fudditi fi conviene. E vuole effo teftatore qualmente lo prefente fuo folenne , legittimo e nuncupativo teftamento , gudicio , difpofizione , e fpontanea volonta fua , e determinazione quanto più può, perpetuis temporibus valere pro via et jure teftamenti ; e quando jure teftamenti non poteffe valere, vuole quod valeat jure codicilli , feu donationis caufa mortis, per altra via , modo jure, et forma per lo quale più efficacemente, et de jure poteffe valere.
Caffando , vacando , ed irritando ogni, e fingolo altro teftamento, codicillo , giudicio , donazione, causa mortis, feu qualunque altra difpofizione a contemplazione di ultima volonta’ per lui hactenus facta con gni, e fingoli fuoi contenute, claufole, e tenere, approvando, o quado meglio , e più efficacemente de jure corroborando, et affirmando, et acciò che nel predetto fuo teftamento, et ultima difpofizione non poffa mai per alcun tempo nafcere alcuna fraude , falfita fine , ed eccezzione , ordina , e vuole il prefato teftatore, quatenus contro lo prefente teftamento , giudicio , et ultima determitazione non poffa mai venire, o effer prodotto alcuno teftamento , codicillo giudicio , donazione caufa mortis, ovvero difpofizione, o fiafi inftromento di qualunque fiafi ordine, e forte el prefente teftamento, ne a quello , feu à quella debba effer preftata fede alcuna ne in giudicio , nec extra , fe non fara’ roborata con la fottofcrizzione della propria mano del fuo Cancelliere.