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convenirfi, intendendo però che quello primmo
Giudice, e Signore che prima averà data la fua fentenza, non poffa piu
inrtervenire in
detto giudizio della appellazione, ne’ effer chiamato à cofa
alcuna dependente della lite, o caufa per lui giudicata,
e la fentenza della detta appellazione data per li detti Signori
vaglia, e tenga , e refti valida , e ferma, nè da quella ne poffa piu
appellare, ne reclamare dinanzi ad alcum Magiftrato, ma paffi in rem judicatam.. 3°. Ancora hannno ftatuito, ed ordinato, che niuno di di effi Signori poffa qualfivoglia giudicio avere, fe non una voce tanto non oftante ogni balia , che aveffe, o li foffe data dalli detti altri Signor, o da qualfivoglia di loro, ed in cafo che li prefati Signori in alcun giudizo fi ritrovaffero, o foffero difcordi in proferire le loro fentenze , e non fi poteffero concordaro frà loro di perfona confidente, o fia neutrale à tali giudizii, e fentenze, fi debba chiamare il loro Cancelliere commune, il qualle abbia una voce tanto, et in quella caufa debba giudicare, et la fentenza della più voci concordi vaglia ,e tenga, et dalle fentenza date per li detti Signori , o per la più parte di effi concordi, niuno fe ne poffa appellare, ne reclamare, ma debbano reftar valide, e ferme per ogni tempo del mondo. 4°. Ancora hanno ftatuito, ed ordinato, che quando trà vaffallo, e vaffallo di un medefimo di detti Signori fi veniffe à riffa, e queftione infieme, e fe trà loro feguiffe percuffione, o ferita di fangue, ovvero omicidio, che quello tale delinquente fia proceffato, condannato , e punito, affoluto, e liberato dal fuo medefimo Signore; ma quando accadeffe che uno vaffalo, o più di uno di detti Signori percoteffe, e foffe con effufione di fangue ovvero
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