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violato in qualche parte il gius di quei Signori Condomini , ful riffeffo che detto Illuftriffimo Signor Comnmiffario non poffa ingerirfi nelle fentenze , proviggioni , o fia pronuncie fatte da quel L. T. Feudale , mentre che non potevafi dalli fopradetti citati nanti il detto L. T. fare ricorfo alla corte d’Ajaccio, ma bensí a’ Signori Feudatarii , così effendofi traviato l’ordine de’ loro privileggii , hanno fatto quefti ricorfo all' E. V. che voglia compiacerfi ordinare al detto Signor Commiffario non dover ingerirfi nella caufa , o fia caufe de’ fuddetti Michele Pianelli, e Giufeppe Maria Iftria , fopra il di cui ricorfo l’E. V. fi é degnata tramandare in me ire il benigno refcritto , affinchè veda , e rifferà circa gius di detti Magnifici Feudatarii , e perciò effendofi da me riconnofciuti in autentica forma i loro privileggii , ho rinvenuto , che fino dell’ anno 1617 fu fatto da’ Sereniffimi Collegii il decreto dal tenor feguente. Pro Feudatariis Iftriæ approbata relatio illuftris officii Corficæ , quod fcilicet ipfi fint judices primarum appellationum in omnibus juxta fententiam Magnifici Georgii Centurionis latam anno 1614 dei 11 Maii , et 14 dicti receptam per Dominum Antonium Affèretum , e che in tal donformità ne fu fcritto l’anno 1634 all’ Eccellentiffimo allora Governatore , ed all’ Illuftriffimo Commiffario d’Ajaccio per l’offervanza del fopra enunciato del decreto , e come fi vede dal decreto fatto dall’ Illuftriffimi Signori Sindicatori l’anno1655 à 29 Maggio , e dalla relazione del Magnifico Raffaele della Torre Giurifconsulto , quale fu approvata l’anno 1634 dall’ Eccellentiffimo Magiftrato fopra questo Regno , laonde conofcendofi appieno , che in tutte le caufe , fi civile che criminali effere Giudice il detto L. T. d’Iftria , e dal primo appello li Signori Feudatarii, non portà fudetto |