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Signor Commiffario ricevere l’appello fudetto , develuto folamente a’ Signori Feudatarïi , e ne tampoco inibire , per loche ftante le ragioni fudette farei di fentimento , che l’E. V. doveffe ordinare al detto Signor Comnmiffario , non doverfi ingerire in detta pratica , ma tramandarla al detto L. T. perchè fe da quefto li fudetti Notari Giufeppe Michele Pianelli , e Giufeppe Maria Iftria faranno gravati , potranno ricorrere a’ Signori Feudararii, ed in cafo che dalli fudetti non fi venga amminiftrato prottamente la giuftizia , far ricorfo prontamente , o a quefto Supremo Tribunale , o à quello d’Ajaccio , tanto più che in quefta pratica non hò , efegvita proviggione veruna , ma femplicemente fi era ordinata da detto Luogotenente la chiamata delli foprafegnati Giufeppe Michele Pianelli, e Giufeppe Maria Iftria , affinchè portaffero al di lui Tribunale in loro ceppi , e fopra un tal ordine , in vecci quelli d’ubbidire , fecero ricorfo al Tribunale d’Ajaccio, da cui ne fortì  l’inibizione fudetta.

In quanto al braccio di giuftizia, che fi richiede da’ detti Signorii Feudararii per l’efecuzione della loro Giurisdzione, io non poffo fegnare altro all’ E.V. fe  non che  una lettera dal Sereniffimo Trono fcritta a quel Signor Commiffario d’Ajaccio , in cui gli viene impofto , che ful’ inftanza de’ Signori Feudatarii d’Iftria , e degli altri Condomini debba dar braccio di giuftizia per l’efigenza delle condanne fatte dal loro L. T. per delitti commeffi in quella Giurifdizione feudale , come più diffufamente da detta lettera fatta l’anno 1604. li 14 Decembre.

Perciò mi  fembrarebbe ben giufto che full’ inftanze fi faceffero da’ detti Signori Feudatarii per fudetto braccio di giuftizia fi doveffe à lora concedere o dall’ E. V. o da


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