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o fia più parte , & a tutti rimoftrato la buona mente , e volontà del Sereniffimo Senato loro Principe Supremo perche fi quietino frà di loro tutti gli ecceffi feguiti , e fi riduchino  à ftato quieto , e fatto ad effi difcorfo intorno alla fentenza , capitolazione , ed ordini già di noi come fopra fatti &c. fedendo &c. invirtù della facoltà ,  ed autorità fuprema confertaci dal Sereniffimo Senato con fue lettere patenti date lotto li 20 di Marzo proffimo paffato, e nunciate in detta prima fentenza , alle qualli &c. in ogni meiglior modo &c.

Invocato il nome del Signore Iddio , e nella Beatiffima Vergine Maria , abbiamio riformato , moderato , crefciuto, e variato , et in virtù della prefente , riformiamo , moderiamo , accrefiamo , e variamo la fopradetta fentenza da noi data, e capitolazioni fatte in effa in tutto come in appreffo, cioè.

      Al 3°.  Capitolo per quanto l’ordine di non elegere parenti per Luogotenenti , e che l‘elezzione fia per trè anni folo , e di darli vacanza di cinque anni , fi trova che cauferà alli detti N. N. Feudatarii , maggior fpefa di quello chi fi era prefuppofto ; perciò fi per giufto accrefcere , come accrefciamo il pagamento delle taglie in detto  capitolo ftabilite da farfi in danari contanti da quelli  che in tal maniera fi eleggeranno di farlo in danari , e non in grano à lire fette , e foldi dodici moneta corente per ogni taglia acciò detti N.N. Feudatarii poffano fupplire à quefto fenza intereffe , o danno loro , dichiaramo che li quaranta giorni affegnati  a pagare  la taglia in danari come fopra cominciino al primo d’Agafto ogn’ anno.

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