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Al 4°. Capitulo fentendo che poche fiano le vigne , quali producano quatro mezzini di vino , ci pare conveniente riformare detto capitolo , come lo riformiamo in quefto modo, cioè : chi raccogliera’ nella fua vigna otto bacini di vino ne paghi uno per la taglia ; chi ne raccogliera' fedici ne paghi due , e chi ne raccoglierà ventiquattro ne' paghi trè , e raccogliendone più quantita’ fia quanto efferfi voglia non poffa effere  aftretto à pagare più detti trè  baccini , et à chi non accomaderà dare il vino poffa pagare foldi quaranta due di monetta corrente , cioé foldi quattordeci per ogni bacino, con che abbi intieramente pagata la taglia del vino, ed in tal cafo eleggendo pagare in denari abbia tempo quaranta giorni à fare il pagamento in denari, li quali giorni quaranta comminciino dal giorno che levano dalla tina ordinariamente li vini mofti qua’ in Iftria.

Al 5°. , e 6°.  Capitolo riduciamo il numero delle bande ; e fegni delle pecore , e capre in detti capitoli dichiarati al numero trenta cinque.

Al 9°. Capitolo dichiariamo , che abbi luogo l’obligo delle vedove, e minori , o fiano orfani di pagare la mezza taglia, mentre per il paffato fiano ftati obligate , e non altrimenti &c.

Al 11°. Dichiariamo , che paftore s’intenda colui , che guarda almeno trenta cinque pecore , o fia capre , e per quanto dicono li detti NN. Feudatarii effer fempre ftato folito , che li  paftori , quali feminano grano paghino la tag!ia intiera, fi offervi la confuetudine ufata per il paffato circa il rifcuotere da effi la mezza taglia , o la taglia intiera.


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