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da dare per il pagamento della taglia , ovvero chi  non li accomodi pagarla in grano poffa pagare lire fei , e foldi dodici in denari contanti di moneta corrente , con le quali abbia intieramente fodisfatto alla taglia per conto del grano, et in cafo che fi rifolva di non dare il grano ma le detto lite 6 e 12 f. abbia quaranta giorni di più di tempo al pagamento , di quello che hanno coloro , che danno il grano , acciò abbia commodità di trovare il danaro.

4°. Coloro che hanno tanta vigna , che fià atta à fare, e che da effa effettivamente raccogle quattro mezzini di vino , e che per qualque rifpetto non l’accommodaffe dare alli Feudatarii li tre’ bacini  di vino foliti per la taglia , poffano fodisfare intieramente all’ obligo di effa con pagare  lire due in danari contenti moneta corrente , ed in tal cafo abbii quaranta giorni di tempo  al pagamento più di quello che hanno coloro che danno li tre’ bacini di vino , acciò abbii commodità di trovare il danaro, e coloro cihe in qualche anno non raccogleranno mezzini quattro di vino non fieno obligati à dare , ne vino, ne danari per conto della taglia di quell’ anno che non raccogleranno li detti quattro mezzini &c.

         5°. Li Pastori che anno bande di pecore fue , o di altri in particolare ,  o in commune in cuftodia non poffono effere aftretti a dare per la taglia falvo una pecora per banda, & non per fegno, falvo fe il fegno arrivaffe à pecore quaranta , che in tal cafo fia tenuto à  darne alli Feudatarii una per ogni fegno di pecore , e fe il fegno non arriva à detto numero non fia obligato à dare cofa alcuna , e quando  bene il fegno ecceda dal numero di quaranta

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