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quanto fi voglia, non per quefto fia obligato il Paftore a più d’una pecora per fegno.

6°. Detti Paftori che hanno capre fue , o di altri in cuftodia come fopra , dicefi l’ifteffo che si è detto di fopra delle pecore in tutto , e per tutto &c.

7°.     Li porcari ,che hanno porci fuoi ,o di altri in cuftodia in particolare , o in commune non poffano effere aftretti dalli Feudatarii à darli ogn’ anno per la taglia falvo porco uno per ogni banda , o fia fegno, che non fia minore di porci 25 , e  quanto alla qualità fi tenga l’ifteffo ordine che fi dirà di fotto delle pecore , e capre.

8°. Per levare le pretenzioni , difgufti , e contefe che fogliono accadere nella qualità delle fuddette pecore , capre, porci, volendo tal volta li Feudatarii pigliare delli meglio , e li paftori darli delli peggio , fi dichiara che non fiano ne’ li migliori , ne li peggiori , ma delli mediocri , e però fi faccia in quefta maniera , cioè , che di tuttta la banda intiera , ovvero delli fegni come fopra che dovra’ pagare la taglia il paftore, ne debba mettere da parte la meta’ in fua elezzione, e poi nella reftante meta’ li Feudatarii elighino quella che più le piacerà.

. Si dichiara che le vedove , e li figlioli minori di età d’anni 14 abitanti tutti infieme abi non fiano tenuti a pagare falvo la meta’ della taglia , e quando fiano povere fi lauda il non gravare di pagamento alcuno di taglia.

10°.  Li Feudatarii fiano obligati à dare le contente , e ricevute alli popoli delle taglie chie riceveranno, fpecificando  l’anno per il quale refteranno pagari.

11°. Refti ferma l’ufenza , che li paftori non paghino falvo mezza taglia del grano , ovvero la metà delle dette

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