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lire fei ,  e dodici , e con la metà  del grano , o fia con la metà delle dette L. 6  12 f. abbino compito intiera mente.

12°. Si rifalva S. Signoria Illuftriffima la cognizione, dichiarazione ,  ed offervazione delle terre di Taravo , ed altre, nelle quali é controverfia frà li Feudararii , e li popoli , ed intefe bene le raggioni delle parti provvederà quello fia conveniente , e giufto.

13°. Per quel chie tocca alli delitti, che da popoli fi pretende fiano ftati commeffi in vari tempi dalli Feudatarii  contra le perfone di effi , ed danni datali fino al giorno prefente, e parimente per li danni che pretendono li Feudatarii d’aver ricevuto dalli popoli nelli beftiami , ed altri loro beni , e per le offefe ancora , che dicono aver avute da detti popoli fino al dì d’oggi  fene rifalva fua Signora Illuftriffima la cognizione , é giufta provifione , femper che dalle parti faranno propofte le querele formalmente, e verificate conforme à ragione, promettendo però li Feudararii alli popoli , et effi alli Feudatarii di deporne ogni mala volontà , e rancore , e sforzarfi con l’ajuto di Dio di mandare in oblivione tutti li difgufti paffati.

       14°. Tutti li beftiami che fono ftati alli Feudatarii , o alli loro Paftori , e che fiano a detti Feudatarii fpetanti , e pertinenti che fono al prefente in effere in mano di chi fi voglia , fi debbano prontamente da chi fi tiene reftituire alli veri Padroni , fotto ogni grave pena così pecuniaria , come corporale , fino all’ ultimo fupplicio inclufive in arbitrio di fua Signoria Illuftriffima , e di ciò fe ne debba pubblicare in ogni parte grida pubblica.

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