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15°.  Siano li Feudatarii obbligati à mantenere il tribunale della Giuftizia Civile , e criminale in luogo commodo a tutta la giurifdizione con li requifiti neceffarii , acchiòche  poffa effere amminiftrata alli popoli come fi conviene , et alli Giufdicenti fi dia vacanza di cinque anni da comminciarfi il giorno che farà finito l’ufficio, il quale ufficio non poffa durare più di tre’ anni, nè vi poffa il Giusdicente, o fia Luogotenente effer prorogato per alcun tempo, ne in detto ufficio di Luogotenente poffa effere eletto alcuno , che fia parente delli Feudatarii , fino in terzo grade.

16°. Se alcuno fi fentirà gravaro da’ qualche fentenza civile, o criminale data dalli Luogotenenti , Podeftà , o altri ufficiali , poffa appellarfi conforme il folito alli Feudatarii , e quando li pareffe che da detti Feudatarii non li foffe provifto di giuftizia et opportuno rimedio poffa in tal cafo avere nicorfo all’ Commiffarii di Ajaccio , ovvero all’ Illuftriffimi Governatori, alla fentenza de’ quali , e di ciascheduna di effi debba aquietarfi , dichiarandofi , che nelle caufe criminali ogn’ una delle fuddette appellazioni fufpenda l’efeguzione.

      17°. Debbano di Luogotenenti , Podefta’ , ed altri ufficiali Feudatarii comprefi ancora li Cancellieri ftare ogni anno à findicato da farfi dalli Feudatarii , e quando da popoli foffe propofta alcuna querela a detti ufficiali , o Cancellieri, o che non li pareffe , che li Feudatarii provvedeffero di Guiftizia , poffano in tal cafo riclamerfene all’ Illuftriffimi Signori Governatori , ovvero all’ Illuftriffimi Signori Commiffarii d’Ajaccio , qualli in tal cafo intefa la querela provvedano contro detti ufficiali e Cancellieri , quello che fia giufto , e reggionevole , e trovandofi li dettti Luogo-

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