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tenenti, Podeftà , ufficiali , e Cancellieri colpevoli , poffano effere privati d’uffcio , e puniti ancora conforme à giuftizia però dall’ Illuftriffimi Governatori , & non da altri. 18°. Dichiara a cautela, che le grazie delli’ affolvere e liberare li condannati in bando perpetuo , o temporale , li relegati , li condannati alle galere ; alla morte, o altre pene, fpetti folo al Sereniffimo Senato , e non alli Feudatarii nemmeno all’ Illuftriffimi Governatori , effendo azzione che fpetta folamente al Sereniffimo Senato Principe Supremo. 19°. Quando li Feudatarii non fi accordaffero nella elezzione del Luogotenente , o degl’ altri ufficiali, debbano 1’Illuftriffimi Governatori pro tempore eleggerli loro. 20°. Non poffano li Feudatarii , ne in laro giufdicenti dare ricetto, ajuto, o favore alli banditi , tanto da effe medefimi , quanto dalli Giufdicenti del Sereniffimo Senato , fotto le pene publicate di ordine di loro Signorie Sereniffime, oltre le ftatuarie. 21°. Per conto dell’ armi prohibite fi offervino in tutto, e per tutu tanto dalli Feudatarii quanto da li popoli li ordini, & gride del Sereniffimo Senato , & dell’ Illuftriffimi Governatori pro tempore , e delle trafgreffioni ne fiano cognitori , ed efecutori , oltre li Feudatarii 1’ Illuftriffimi Governatori ancora, quando però fi trattaffe delle perfone delli Feudatarii , o de loro figlioli , o parenti delinquenti , ovvero che non aveffero provifto di giuftizia contro li traffgreffori. 22°. Sia efpreffamente prohibito alli Feudatarii benche fotto qualfivoglia protefto , il componere per danari , o |