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per alcun altro premio li delitti , che commetteffero li popoli , ne li parenti di effi Feudatarii , ma che fe ne debba di tutti far li proffeci legittimamente , e per li dovuti termini di giuftizia fotto pena di reftituire li denari , o altre cofe ricivute par le dette compofizioni , ed oltre di ciò di pagare il doppio alla Cammera Illuftriffima , e di ogni altra pena etiam corporale arbitraria all’ Illuftriffimi Governatori , li quali ne fiano cognitori , e Giudici. 23°. Di tutti li danni, ingiurie , offefe , maltrattamenti che nell’avvenire riceveffero li popoli dalli Feudatarii , e da loro figlioli o parenti , o da altri che lo faceffero di ordine, o per rifpetto loro , ovvero dalli Luogotenenti, o fià ufficiali delli Feudatarii pro tempore tanto nella perfona , quanto nelle onore , o robba poffano li popoli avere liberamente ricorfo alla giornata dall’ Illuftriffimi Governatori , ovvero dall’ Illuftriffmi Commiffarii d’Ajaccio come più li accommodera’, li quali Governatori, o fian fudetti Commiffarii fiano parimente Giudici , e cognitori delli danni , ingiure , e mali, trattramenti , che come fopra riceveffero li Feudatarii dalli popoli, e tanto l’uni , quanto l’altri fi impetri dal Sereniffimo Senato autorità ftraordinaria dall’ Illuftriffimi Governatori , nel procedere , e giudicare , la quale poffano detti Governatori conferire all’ Illuftriffimi Commiffarii d’Ajaccio nel procedere tanto , fe cosi li parerà convenire , e detti Illuftriffimii Governatori ,o vero l’Illuftriffimi Commiffari d’Ajaccio pro tempore fiano cognitori , Giudici , ed offervatori delli fudetti delitti , danni , ingurie , offefe , e mali trattamenti delli popoli verfo li Feudatarii , e delli Feudatarii verfo li popoli , nonoftante che li Luogotenenti , o altri uffi- |