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ciali aveffero prevenuto , e di già intefo nelle caufe , incaricando detti Illuftriffimi Governatori , ed Illuftriffimi Commiffari d’Ajaccio , che caftighino feveramente li fudetti delliti , o fiano danni , offefe , e mali trattamenti che in qualfivoglia modo feguiffero frà detti Feudatarii ,e popoli come fopra. 24°. Tutti li accatti dalli ftatuti proibiti, e che fi faceffero fotto qualfivoglia , titolo , occafione , o pretefto benche religiolo , o pio , s’intendano effere in tutto proibiti tanto alli popoli quanto alli feudatarii , figlioli parenti , e Giufdicenti loro fotto le pene contenute nelli ftatuti. 25°. Acciò che poffano li popoli , che pro tempore feffero offefi , o in qualche maniera gravati
dalli Feudatarii , il che fi fpera , che non feguira’ ricorrere dall’
l’Illuftriffimi Commiffari d’Ajaccio , o dall’ Illuftriffimi
Governatori per rimedio fenza timore d’effere, offefi fi dichiara che
fe veniffe che alcuno de’i popoli nel fudetto cafo per ricorrere dalli
detti Illuftriffimi Governatori , o Illuftriffimi Commiffarii foffe offefo per
detti Feudatarii per loro medemi , o da altri
in
nome, e per conto loro del che ne fian cognitori l’Illuftriffimi
Governatori , in tal cafo fatta detta di chiarazione incorrano nella
pena della devoluzzione , e conficazione della loro parte del Feudo ,
nella quale detti Illuftriffimi Governatori poffano e debbano
condannarli , e fefoffero figlioli delli Feudatarii quelli che
offendeffero li popoli per la fudetta caufa , fatta la fudetta
dichiarazione dall’ Illuftriffimo Governatore , fiano innabili a
fuccedere nel Feudo, e come tali debbano
effere pronuntiati dall’ Illuftriffimi Governatori. |