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ciali aveffero prevenuto , e di già intefo nelle caufe , incaricando detti Illuftriffimi Governatori , ed Illuftriffimi Commiffari d’Ajaccio ,  che caftighino feveramente li fudetti delliti , o fiano danni , offefe , e mali trattamenti che in qualfivoglia modo feguiffero frà detti Feudatarii ,e popoli come fopra.

24°. Tutti li accatti dalli ftatuti proibiti, e che fi faceffero fotto qualfivoglia , titolo , occafione , o pretefto benche religiolo , o pio , s’intendano effere in tutto proibiti tanto alli popoli quanto alli feudatarii , figlioli parenti , e Giufdicenti loro fotto le pene contenute nelli ftatuti.

25°. Acciò che poffano li popoli , che  pro tempore feffero offefi , o in qualche maniera gravati dalli Feudatarii , il che fi fpera , che non feguira’ ricorrere dall’ l’Illuftriffimi Commiffari d’Ajaccio , o dall’ Illuftriffimi Governatori per rimedio fenza timore d’effere, offefi fi dichiara che fe veniffe che alcuno de’i popoli nel fudetto cafo per ricorrere dalli detti Illuftriffimi  Governatori , o Illuftriffimi Commiffarii foffe offefo per detti Feudatarii per loro medemi , o da altri in  nome, e per conto loro del che ne fian cognitori l’Illuftriffimi Governatori , in tal cafo fatta detta di chiarazione incorrano nella pena della devoluzzione , e conficazione della loro parte del Feudo , nella quale detti Illuftriffimi Governatori poffano e debbano condannarli , e fefoffero figlioli delli Feudatarii quelli che offendeffero li popoli per la fudetta caufa , fatta la fudetta dichiarazione dall’ Illuftriffimo Governatore , fiano innabili a fuccedere nel Feudo, e come tali debbano  effere pronuntiati dall’ Illuftriffimi Governatori.

                                                                                                                                                                                   26°.

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