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26°. Nelle occafioni delle nozze delli Feudatarii, o de loro figlioli ,  e figliole, parenri o amici , e cosi ancora nelle nafcite de’ figlioli , ne’ battefimi , nelle occafioni de’ conviti allogiamenti , o  altre occorrenze non fiano li popoli gravati di dar cofa alcuna alli Feudararii , ne  effi poffono farfele dare fotto ogni grande pena arbitraria all’ Illuftriffimi Governatori.

27°. Non poffano li Feudatarii coftringere li popo!i a fervili de’ de loro cavalli , giumente fommieri , bovi et altri animali da vettura , o da fommeggiare ne cavalcare contro loro volontà nel tempo che effe  popoli ne hanno bifogno per li fervizii loro; e fuori di detti tempi ,e bifogni quando vorrano ferviffi di detti loro animali , e delle perffono loro ,  lo poffono fare pagandole prontanamente la condegna mercede , e quando interno alle fudette cofe vertiffe qualche differenza tra’ li Feudatarii , e li popoli, in tal cafo tai cafo l’Illuftriffimi Commiffarii d’Ajaccio ne fiano cognitori , e giudici , nemmeno fia lecito alli Feudatarii , ne alli loro ufficiali , o  minifrti coftringere li popoli a travagliare nelli loro fabriche , lavori, e poffeffioni, o in altre opere , falvo di loro fpontanea volontà , e mediante condegna mercede , del che parimento fiano Giudici , cognitori  detti Illuftriffimi Commiffarii d’Ajaccio.

28°. Siano obligati tanto li Feudatarii , quanto li popoli ancora di tenere li pefi , e le mifure tutte ,  edi ogni forte , e qualità mercate del marco d’Ajaccio, e non folo marcate , ma dell’  ifteffa forma in tutto , e per tutte come fono le mifure di deta Città d’Ajaccio fotto  ogni grave pena arbitraria all’ Illuftriffimi Governatori , o vero all’ Illuftriffimi Commiffarii d’Ajaccio.

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